Novità formazione sicurezza sul lavoro D. Lgs. 81/08:
Nuove modalità, obblighi e scadenze formazione salute e sicurezza lavoro per Datori di Lavoro e Preposti
La legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro (decreto legge 146/2021 del 21 ottobre 2021) ha portato sostanziali modifiche al D-Lgs 81/2008.
L’intervento, volto a rilevare l’urgenza di un miglioramento delle evidenze prevenzionistiche, prevede l’implementazione delle attività formative e di addestramento, la riformulazione del potere di sospensione dell’impresa per lavoro sommerso e per gravi violazioni di sicurezza, l’individuazione più stringente delle funzioni di vigilanza e controllo del preposto, l’estensione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro delle stesse competenze di vigilanza e ispezione riconosciute alle Aziende Sanitarie Locali, nonché il rilancio del ruolo degli organismi paritetici. Per garantire l’osservanza delle nuove disposizioni è prevista l’applicazione di pesanti sanzioni a carico dei datori di lavoro.
La definitiva conversione in legge, rispetto a quanto inizialmente presente nel Decreto Legge, ha introdotto tramite gli artt. 13 e 13 bis, un quadro regolatorio di rilievo innovatore in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, attraverso modifiche puntuali su ben 14 articoli (artt. 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79 e 99) del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro), di cui viene integralmente sostituito anche l’Allegato I, con l’obiettivo evidente di innalzare il livello complessivo delle tutele prevenzionistiche sostanziali, operando contemporaneamente su cinque pilastri:
– una implementazione delle attività formative e di addestramento;
– l’individuazione più stringente delle funzioni di vigilanza e controllo e delle correlate responsabilità del preposto;
– l’estensione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro delle stesse competenze di vigilanza e ispezione in precedenza riconosciute soltanto alle Aziende Sanitarie Locali;
– il rilancio del ruolo degli organismi paritetici.
Nuovo obbligo formativo per il Datore di Lavoro
Le modifiche dell’art. 37 introducono l’obbligo della formazione per il datore di lavoro anche in caso non ricopra direttamente il ruolo di RSPP (in modifica a quanto ad oggi in essere sin dal D.Lgs. 626/1994 che esonerava dalla formazione i datori di lavoro).
Con la nuova norma si definisce che i datori di lavoro, dirigenti e preposti debbano ricevere adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico definito dai compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro “secondo quanto previsto dall’Accordo di cui all’articolo 37, comma 2, secondo periodo“.
L’individuazione della durata e dei contenuti minimi formativi, così come la periodicità degli aggiornamenti, vengono però demandate ad un nuovo accordo Stato-Regioni che dovrà essere emanato entro la data del 30 giugno 2022, con il quale saranno chiariti tutti i punti rimasti in sospeso (obbligo formativo per i lavoratori autonomi, riconoscimento crediti formativi, esenzione per i datori di lavoro che hanno svolto il corso come RSPP, etc…) per i quali ad oggi non è possibile dare risposta.
Preposti: formazione, nomina ed attività di vigilanza
Diverse le novità per quanto riguarda la figura del Preposto.
In primis il nuovo comma 7.ter introdotto con il maxiemendamento al D.lgs. 81/08 prevede che “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
A rinforzare tale previsione la miniriforma porta con sé l’applicazione della pena per il Datore di Lavoro alternativa dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.
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La legge di conversione del D.L. n. 146/2021 interviene poi sugli artt. 18 e 19 del D.Lgs. n. 81/2008 per meglio specificare le funzioni del preposto, che assume ora un ruolo di primaria delicatezza e di assoluta centralità (accanto a datore di lavoro e dirigente).
Si stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro e dirigenti (che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze conferite) di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza (ove queste non siano effettivamente svolte direttamente dal Datore di Lavoro) stabilite dall’art. 19 del Testo Unico, affidando ai contratti collettivi di lavoro la possibilità di stabilire la misura dell’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza affidate, ma anche prevedendo che il preposto non possa subire alcun pregiudizio per lo svolgimento della propria attività (art. 18, comma 1, lettera b-bis), D.Lgs. n. 81/2008). Tale misura di tutela è rafforzata dalla previsione di una sanzione che prevede l’arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
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Il richiamato art. 19, comma 1, del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro viene a suo volta modificato per prevedere che il preposto ha il dovere di:
–sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
– sovrintendere e vigilare sul corretto uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.
Principale novità è che si stabilisce poi che quando il preposto rileva comportamenti non conformi in merito alle disposizioni e alle istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti rispetto alle misure, ai dispositivi e agli strumenti protezione collettiva e individuale, lo stesso preposto è obbligato a intervenire per modificare il comportamento non conforme, provvedendo a fornire le necessarie indicazioni di sicurezza. Se le disposizioni impartite dal preposto non vengono attuate e persiste l’inosservanza rilevata, il preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti. (in precedenza era sufficiente che il preposto “informasse i suoi diretti superiori in caso di persistenza della inosservanza per assolvere ai suoi obblighi di vigilanza).
Per tale specifica funzione obbligatoria del preposto il D.L. n. 146/2021 convertito prevede l’applicazione della pena dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro.
Inoltre, al preposto è fatto obbligo di interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate, se rileva deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la sua attività di vigilanza: anche tale funzione è presidiata dalla sanzione penale alternativa dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro.
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La rinnovata importante investitura riconosciuta dalla norma al preposto si muove anche nei riguardi specifici delle attività svolte in regime di appalto o di subappalto, stabilendo che i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori hanno l’obbligo di indicare espressamente e nominativamente al committente il personale dagli stessi individuato per svolgere le funzioni di preposto (art. 26, comma 8-bis, D.Lgs. n. 81/2008). La rilevanza di tale obbligo di designazione e informativo è evidenziata dalla circostanza che l’inosservanza è penalmente sanzionata con la pena alternativa dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
Formazione e addestramento
Sempre al nuovo accordo Stato-Regioni sono demandati anche l’individuazione delle modalità obbligatorie di verifica finale di apprendimento dei discenti, per percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori su salute e sicurezza sul lavoro, e verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
In merito all’addestramento si stabilisce in primo luogo che l’addestramento consiste in una prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale oltreché nella esercitazione applicata nel caso di procedure di lavoro in sicurezza, con la previsione espressa dell’obbligo di tracciare in apposito registro (anche informatizzato) gli interventi di addestramento effettuati (art. 37, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008).
L’art.37, come modificato dalla legge 215/21 aggiunge al comma 5 una ulteriore precisazione: l’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
Bisognerà quindi aspettare la pubblicazione dell’accordo per determinare eventuali criteri necessari a determinare l’adeguatezza degli “istruttori”.
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