Con la pubblicazione in gazzetta del DECRETO LEGGE FISCALE, DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2021, n. 146 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, entrato in vigore il 22 ottobre 2021, sono state apportate sostanziali modifiche al D.Lgs 81/08.
Le novità riguardano la semplificazione dell’attività di vigilanza e ruotano su quattro assi:
- Stretta sulle condizioni in base alle quali scatta la sospensione dell’attività per violazioni in materia di lavoro e sicurezza sul lavoro;
- Aumento delle sanzioni per le imprese non in regola;
- Maggiori competenze, poteri e strumenti all’INL;
- Rafforzamento della banca dati SINP.
Decreto Fiscale: le novità concernenti la Sicurezza sul Lavoro
Il decreto interviene con una serie di misure sul mondo del lavoro, a cominciare dalla sicurezza sui luoghi di lavoro: le norme approvate consentono infatti di intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero.
L’obiettivo è quello di incentivare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di un maggiore coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle disposizioni per assicurare la prevenzione.
Pertanto il provvedimento interviene, in primo luogo, con modifiche al Decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Lavoro nero, soglia sospensione dell’attività imprenditoriale
Uno dei punti più rilevanti del Decreto fiscale in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguarda il tentativo di limitare la presenza del lavoro irregolare nelle imprese. Il chiaro obiettivo della misura è contrastare un fenomeno che, quando presente, può contribuire insieme ad altri fattori all’incremento dei casi di incidenti sul lavoro. Il Decreto infatti stabilisce la sospensione per quelle organizzazioni all’interno delle quali gli ispettori del lavoro abbiano rilevato la presenza, al momento del controllo, di almeno il 10% dei lavoratori rispetto ai quali l’impresa non abbia attuato alcuna preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
In precedenza, la percentuale che avviava un procedimento di sospensione era invece del 20%.
Non è poi più richiesta alcuna “recidiva” ai fini della adozione del provvedimento che scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche. La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.
Violazione norme sicurezza, inasprimento delle sanzioni
L’accertamento di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina, come illustrato dal nuovo Decreto, la sospensione dell’attività, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti.
La ripresa delle attività è consentita soltanto dopo che siano state ripristinate le regolari condizioni di lavoro e sia stata pagata una somma aggiuntiva di un importo variabile a seconda delle violazioni.
Il Decreto fiscale amplia la portata degli interventi sospensivi, individuando direttamente all’interno del nuovo Allegato I del D.Lgs. 81/08 le violazioni che espongono a:
Fattispecie | Importo somma aggiuntiva | |||
Rischi di carattere generale | Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi | € 2.500 | ||
Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione | € 2.500 | |||
Mancata formazione ed addestramento | € 300 per ciascun lavoratore interessato | |||
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile | € 3.000 | |||
Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) | € 2.500 | |||
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | € 3.000 | |||
Rischio di caduta dall’alto e di seppellimento | Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto | € 300 per ciascun lavoratore interessato | ||
Mancanza di protezioni verso il vuoto | € 3.000 | |||
Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno | € 3.000 | |||
Rischio di folgorazione | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | € 3.000 | ||
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | € 3.000 | |||
Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | € 3.000 |
Controlli, all’INL compiti di coordinamento
Sono estese le competenze di coordinamento all’INL – Ispettorato Nazionale del Lavoro – negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro.
Più ispettori e più tecnologie
All’estensione delle competenze attribuite all’INL si accompagneranno un aumento dell’organico – è prevista l’assunzione di 1.024 unità – e un investimento in tecnologie di oltre 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023 per dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria a svolgere l’attività di vigilanza.
Previsto anche l’aumento del personale dell’Arma dei Carabinieri dedicato alle attività di vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, che passerà dalle attuali 570 a 660 unità dal 1° gennaio 2022.
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