È stata pubblicata la Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro 23 febbraio 2026, n. 1, recante le indicazioni operative sulle modifiche introdotte dal D.L. n. 159/2025, convertito nella L. n. 198/2025, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di attività di vigilanza.
Il provvedimento definisce l’assetto applicativo del cosiddetto “Decreto Sicurezza” e definisce in modo operativo la nuova impostazione della vigilanza nei settori a maggiore esposizione al rischio.
Il legislatore è intervenuto su tre direttrici strutturali:
- concentrazione della vigilanza sulla filiera dell’appalto e del subappalto;
- rafforzamento degli strumenti di tracciabilità della manodopera e dei flussi informativi;
- irrigidimento del sistema sanzionatorio, con particolare riferimento alla patente a crediti.
VIGILANZA, APPALTO E SUBAPPALTO
Con l’introduzione della c.d. “Lista di conformità INL” l’attività ispettiva dovrà essere orientata prioritariamente verso i datori di lavoro che operano in regime di subappalto, pubblico o privato. Per la programmazione ispettiva ciascun Ispettorato potrà avvalersi delle notifiche preliminari che da ora devono indicare anche le imprese in subappalto e il loro codice fiscale/partita IVA.
BADGE DI CANTIERE
Il Badge di Cantiere non sostituisce la tessera di riconoscimento già prevista dal D. Lgs. 81/2008, ma aggiunge un’ ulteriore caratteristica, cioè la presenza di un codice univoco anticontraffazione interoperabile con il SIISL.
PATENTE A CREDITI
Sul tema patente a crediti, per le attività di vigilanza vanno tenute in considerazione le seguenti novità:
- lavoro irregolare: decurtazione di 5 crediti per ciascun lavoratore in nero, indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare, la disposizione si applica dal 1° gennaio 2026
- Sanzioni: la soglia minima per chi opera senza patente o con meno di 15 crediti sale da 6.000 a 12.000 euro.
- Sospensione cautelare della patente: in caso di infortuni con esito mortale o con inabilità permanente, l’INL può sospendere cautelarmente la patente fino a 12 mesi.
COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE E DOMICILIO DIGITALE
Dal 1° aprile 2026, le comunicazioni obbligatorie relative al D.L. 510/1996 potranno essere effettuate anche tramite il SIISL, secondo modalità che saranno definite con apposito decreto ministeriale.
Inoltre, viene rafforzato l’obbligo di comunicazione del domicilio digitale per le imprese costituite in forma societaria che devono comunicare un proprio domicilio digitale distinto da quello dell’impresa, con obbligo di adeguamento entro il 31 dicembre 2025 per le società già iscritte nel registro delle imprese.
DPI E INDUMENTI DI LAVORO
Il datore di lavoro è tenuto a garantire manutenzione e igiene anche degli indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI.
In sede ispettiva sarà verificata tale identificazione. In fase di accertamento ispettivo, si verificherà che il datore di lavoro abbia specificato nel DVR quali sono gli indumenti di lavoro identificati come DPI.
SCALE VERTICALI PERMANENTI E SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE
Per le scale verticali permanenti (oltre 5 metri) il datore di lavoro deve prevedere alternativamente, in base alla valutazione del rischio: un sistema di protezione individuale contro le cadute (art. 115 D. Lgs. n. 81/2008) oppure una gabbia di sicurezza in funzione della valutazione del rischio specifico. Per le scale già installate entro il 31 ottobre 2025, le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1° febbraio 2026.
FORMAZIONE RSL
Due novità rilevanti sul fronte della formazione:
- Obbligo di aggiornamento periodico del RLS esteso anche alle imprese con meno di 15 lavoratori, con modalità rimesse al CCNL.
- Per imprese turistico-ricettive ed esercizi di somministrazione la formazione potrà essere completata entro 30 giorni dall’assunzione.
Le competenze non saranno più registrate nel libretto formativo ma nel fascicolo elettronico del lavoratore integrato nel SIISL.
SORVEGLIANZA SANITARIA
Il decreto interviene con tre novità sulla sorveglianza sanitaria:
- controlli sanitari devono essere computati nell’orario di lavoro (eccetto quelli preassuntivi)
- il medico competente deve promuovere l’adesione ai programmi di screening oncologici (LEA).
- viene introdotta la possibilità di effettuare una visita medica in caso di ragionevole sospetto di assunzione di alcol o sostanze stupefacenti, per attività ad elevato rischio infortuni
ULTERIORI NOVITÀ
- Il Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) si presume conforme ai requisiti ex art. 30 D. Lgs. n. 81/2008 se adottato in conformità alle Linee guida UNI-INAIL o alla norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 (standard OHSAS 18001:2007 rimosso dal testo).
- Tra le misure generali di tutela di cui all’art. 15 viene inserita la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei luoghi di lavoro. La valutazione del rischio dovrà quindi considerare anche fattori connessi a dinamiche interne e contesti lavorativi potenzialmente critici.
- Per la Rete del lavoro agricolo di qualità (RLAQ), nuove cause ostative all’iscrizione: condanne penali o sanzioni amministrative (anche non definitive) per violazioni in materia di salute e sicurezza negli ultimi tre anni.
- La disciplina SSL applicabile alle organizzazioni di volontariato della protezione civile viene trasferita dal D.M. 13 aprile 2011 al D. Lgs. n. 81/2008 (nuovo art. 3-bis), con una regolamentazione organica che definisce gli obblighi del legale rappresentante su formazione, sorveglianza sanitaria e DPI.
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