Con l’entrata in vigore della riforma dello sport, così come modificata dal decreto correttivo bis, sono ora previste diverse tipologie di collaborazioni tra “Datori di Lavoro” e “Lavoratori”:
Le ultime modifiche hanno introdotto importanti semplificazioni per i Datori di Lavoro in quanto hanno assimilato i lavoratori sportivi autonomi e i lavoratori sportivi Co.Co.Co (con compenso inferiore ai 5000€ annui) ai volontari: a tutti questi soggetti si applicheranno le disposizioni agevolate dell’articolo 21 del D.Lgs. 81/2008,e si applicherà esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 51 legge 289/2002
Nel caso invece di lavoratori sportivi subordinati, collaboratori sportivi con compenso superiore a 5000€ annui o in presenza di Co.Co.Co Amministrativo/Gestionale (non equiparato al Co.Co.Co sportivo) sarà obbligatorio per il Datore di Lavoro adempiere a tutti gli obblighi previsti dall’ordinaria disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il D.Lgs. 81/2008
I controlli sanitari al fine di garantire la salute dei Lavoratori Sportivi durante lo svolgimento delle attività sportive rimangono di competenza del medico specialista in medicina dello sport mentre l’idoneità dell’attività non riferita all’esercizio di attività sportive dovrà essere obbligatoriamente rilasciata dal medico competente, il quale potrà utilizzare in fase di visita la certificazione del medico sportivo
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Riforma dello Sport & Sicurezza sul Lavoro
27-Settembre-2023