A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 vi segnaliamo 3 importanti novità.
FORMAZIONE PER I LAVORATORI NEOASSUNTI – QUANDO DEVE ESSERE EFFETTUATA?
Il nuovo Accordo risolve definitivamente questo dubbio che ha generato equivoci negli anni passati, eliminando ogni ambiguità: la formazione dei lavoratori deve avvenire CONTESTUALMENTE all’assunzione (eliminati i 60 giorni per terminare la formazione dei lavoratori) senza alcuna eccezione.
Nessun lavoratore può essere esposto a rischi senza prima ricevere una formazione adeguata.
Novità: non è più possibile usare la smartphone per seguire i corsi di formazione.
FORMAZIONE PER I LAVORATORI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI
Il nuovo Accordo introduce criteri chiari e vincolanti per la formazione degli addetti alle attività in spazi confinati.
Durata minima del corso: 12 ore, suddiviso in 4 ore di teoria + 8 ore pratica.
La formazione può essere svolta solo in presenza, con un rapporto massimo istruttore/allievi: 1 a 6.
Aggiornamento obbligatorio di 4 ore ogni 5 anni, anche questo da svolgersi esclusivamente in presenza e con contenuti pratici.
⚠️ Attenzione ai corsi pregressi: la formazione svolta prima dell’entrata in vigore dell’Accordo è considerata valida solo se conforme ai nuovi requisiti.
FORMAZIONE PER ADDETTI ALL’USO DEL CARROPONTE
Tra le più rilevanti novità vi è la definizione dei criteri per la formazione all’uso del carroponte, attrezzatura di sollevamento diffusa ma fino ad oggi non disciplinata.
Durata minima del corso: 10/11 ore a seconda per modulo pratico.
Modulo teorico: 4 ore
Modulo pratico:
6 ore per carroponte/gru a cavalletto con cabina,
6 ore per carroponte/gru a cavalletto con comando pensile e/o radiocomando,
7 ore per carroponte/gru a cavalletto con cabina e con comando pensile e/o radiocomando.
La formazione può essere svolta solo in presenza, con un rapporto massimo istruttore/allievi: 1 a 6.
Aggiornamento obbligatorio di 4 ore ogni 5 anni, anche questo da svolgersi esclusivamente in presenza e con contenuti pratici.
⚠️ Attenzione ai corsi pregressi: la formazione svolta prima dell’entrata in vigore dell’Accordo è considerata valida solo se conforme ai nuovi requisiti.
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