IMPRESE ALIMENTARI: Pagamento tariffe forfettarie annue controlli sicurezza alimentare
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D.Lgs. 32/2021 – nuove regole dal 1° gennaio 2022
Dal 1° gennaio 2022, con l’entrata in vigore del D. Lgs. 32/2021 che abroga il D. Lgs. 194/2008, cambia il sistema di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali.
Sono soggette al pagamento di tali tariffe le aziende che commercializzano all’ingrosso una quantità superiore al 50 % della propria merce derivante da una o più attività previste dal D. Lgs. 32/2021 – art. 6 comma 6.
Gli OSA (Operatori del Settore Alimentare) operanti nel territorio di competenze dell’AUSL della Romagna e che effettuano le attività di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A, devono trasmettere tramite PEC ai Servizi territoriali competenti del Dipartimento di Sanità Pubblica entro il 20 febbraio 2022, l’autodichiarazione prevista dalla norma compilata con le informazioni riferite all’anno solare precedente.
La novità principale è che per il primo anno di applicazione del decreto tutti gli O.S.A. di cui alla suddetta sezione, anche nel caso in cui ritengano di NON essere soggetti al pagamento della tariffa, hanno l’obbligo di inviare l’autodichiarazione dichiarando sul modulo il motivo di esclusione utilizzando il modello scaricabile dal presente link.
Sono invece escluse le successive categorie per le quali non è applicabile la tariffa (seppur ricomprese all’allegato 2, sezione 6, tabella A)
- RISTORAZIONE PUBBLICA
- COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALIMENTI E BEVANDE
- COMMERCIO AMBULANTE
- TRASPORTO DI ALIMENTI E BEVANDE CONTO TERZI
Come trasmettere la autodichiarazione
Il modulo compilato, corredato dal documento di identità del dichiarante, va inviato al Dipartimento di Sanità Pubblica tramite Posta Elettronica Certificata – specificando nell’oggetto “Autodichiarazione D.Lgs 32/2021” – ai seguenti indirizzi:
Per gli O.S.A. che producono/commercializzano alimenti di Origine Animale:
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Per gli O.S.A. che producono/commercializzano esclusivamente alimenti NON di Origine Animale:
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Sulla base delle informazioni fornite dall’O.S.A., l’Azienda AUSL della Romagna applicherà la tariffa annuale corrispondente alla fascia di appartenenza e ne invierà formale richiesta entro il successivo 31 marzo, dando 60 giorni di tempo per il pagamento (cfr. art. 13 co. 3 D. Lgs. n. 32/21).
La dichiarazione, oltre a riportare i dati dell’OSA e dell’INDUSTRIA ALIMENTARE, dovrà riportare in questo caso la tipologia di attività (riportando la denominazione prevista nella tabella allegata) e il motivo dell’esclusione andando a barrare la casella corrispondente.
In caso di omessa trasmissione della autodichiarazione entro il 20 febbraio (scadenza originariamente prevista per il 31 gennaio ma posticipata dall’AUSL ROMAGNA in seguito alla loro comunicazione tardiva), ai sensi dell’articolo 13 comma 3, l’Azienda sanitaria locale applica comunque la tariffa prevista.
Chi è esonerato dal trasmettere l’autocertificazione?
Oltre ai casi esposti in precedenza sono esonerati dall’invio dell’autocertificazione, in base al comma 3 dell’articolo 13, le seguenti attività:
- le piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata
- i depositi conto terzi di alimenti
- i depositi per attività di commercio all’ingrosso di alimenti e bevande
- i cash and carry (cfr. art. 13 co. 3 D.Lgs 32/2001)
Per maggiori informazioni:
Brochure informativa Ausl Romagna
Modulo per autodichiarazione editabile
DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 32
Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro ufficio:
Tel. 0547-1825179
E-mail: ufficio@pianetasicurezza.it