Il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, approvato il 17 aprile 2025, introduce significative modifiche rispetto ai precedenti accordi del 2011, 2012 e 2016.
Queste modifiche mirano a uniformare, semplificare e rendere più efficace la formazione obbligatoria, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro.
PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE
1. FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER I DATORI DI LAVORO
È introdotto l’obbligo per tutti i datori di lavoro, anche se non svolgono direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), di:
• Frequentare un corso di 16 ore, con un modulo aggiuntivo di 6 ore per chi opera nei cantieri temporanei e mobili.
• Completare la formazione entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo.
• Effettuare un aggiornamento ogni 5 anni della durata minima di 6 ore.
2. FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER I DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO I COMPITI DI RSPP
I datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), devono:
• Frequentare un corso di 8 ore.
• Modulo integrativo per settori specifici: Agricoltura, Silvicoltura e Zootecnica: 16 ore; Pesca: 12 ore; Costruzioni: 16 ore; Chimico e Petrolchimico: 16 ore.
• Effettuare un aggiornamento ogni 5 anni della durata minima di 8 ore.
3. FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER I LAVORTORI
La formazione generale e specifica del lavoratore, in termini di contenuti e durata, rimangano invariate rispetto al vecchio Accordo del 2011.
Vengono pertanto mantenute la durate minime:
• 4 ore per la formazione generale,
• 4 ore per la formazione specifica basso rischio,
• 8 ore per la formazione specifica medio rischio,
• 12 ore la formazione specifica alto rischio.
Anche per i corsi di aggiornamento non vi sono variazioni, aggiornamento ogni 5 anni della durata minima di 6 ore.
ATTENZIONE: Il nuovo accordo elimina ogni ambiguità: la formazione dei lavoratori deve avvenire CONTESTUALMENTE all’assunzione (eliminati i 60 giorni per terminare la formazione dei lavoratori) senza alcuna eccezione.
4. FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER I PREPOSTI E DIRIGENTI
CORSO PREPOSTI: durata minima 12 ore; aggiornamento ogni 2 anni di 6 ore.
CORSO DIRIGENTI: durata minima 12 ore, modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore; aggiornamento ogni 5 anni di 6 ore.
5. FORMAZIONE IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI
Una delle principali novità riguarda la formazione degli addetti alle attività in spazi confinati, che prevede una durata minima di 12 ore.
Gli attestati hanno una validità di 5 anni, al termine della quale è obbligatorio l’aggiornamento di 4 ore.
6. FORMAZIONE PER L’ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI PER LE ATTREZZATURE
Per i corsi relativi all’uso delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione non si rilevano variazioni sostanziali.
Una novità è l’introduzione dei corsi di formazione teorico-pratici per l’abilitazione alla conduzione delle seguenti attrezzature:
• CARRIPONTE: durata 10 ore / 11 ore
Modulo Teorico-Tecnico (4 ore) + Parte Pratica (6 ore) carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina + Parte Pratica (6 ore) carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando + Parte Pratica (7 ore) carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando e/o con comando in cabina;
aggiornamento ogni 5 anni di 4 ore.
• MACCHINA AGRICOLA RACCOGLIFRUTTA: durata 8 ore; aggiornamento ogni 5 anni di 4 ore.
• CARICATORI PER LA MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI: durata 8 ore; aggiornamento ogni 5 anni di 4 ore.
7. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Per i corsi SPAZI CONFINATI E ATTREZZATURE è stata abolita la possibilità di ricorrere alla videoconferenza (per la parte teorica), di conseguenza tutta la formazione deve essere svolta in PRESENZA.
Per il corso PREPOSTI è confermata l’abolizione della modalità e-learning.








