Il decreto procede con:
- l’aggiornamento dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008;
- l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione per tutti i soggetti per i quali è previsto l’obbligo formativo (compresi lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati);
- l’individuazione delle modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
➡️ Quando entrerà in vigore l’Accordo? Il giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
➡️ Quando ci si dovrà adeguare alle modifiche? I corsi con le vecchie e attuali modalità potranno essere avviati in fase di prima applicazione e comunque non oltre 12 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo.
➡️ E i datori di lavoro? Se un datore di lavoro avesse già partecipato ai corsi prima dell’entrata in vigore dell’accordo, essi verranno riconosciuti, nel caso in cui i contenuti fossero conformi al presente accordo.
In caso contrario egli ha tempo 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo per frequentare un corso aderente alle nuove modalità.
➡️ E i dirigenti? Per i dirigenti sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per il quali è riconosciuto credito formativo totale.
➡️ E i preposti? Per i preposti sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per il quali è riconosciuto credito formativo totale.
⏱️ Attenzione! L’obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo.