Regioni e Province Autonome hanno raccolto vari quesiti sull’Accordo Stato-Regioni, gli interrogativi totali sono 63, l’attenzione ricade sulla numero 5, sulla formazione dei lavoratori neoassunti.
Riportiamo qui il quesito: Nell’anno transitorio di attuazione del nuovo Accordo SR sulla formazione dei lavoratori c’è ancora la possibilità di fare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione oppure no?
No. Il punto 10 dell’Accordo SR 221 del 21 dicembre 2011 prevedeva disposizioni transitorie e valide in fase di prima applicazione. La formazione deve avvenire in coerenza con le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 (norma primaria) ovvero: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose, così come puntualmente richiamato dall’Accordo SR 59/2025.
La formazione deve avvenire contestualmente all’assunzione da adesso!!!
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