Sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 2 settembre 2021 recante i “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio”.
Il decreto, che entrerà in vigore il 4 ottobre 2022 (ossia un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), nasce dall’esigenza di dare attuazione a quanto disposto dall’art. 46, comma 3, del DLgs. 81/08 che prevede l’adozione di uno o più decreti concernenti, tra l’altro, l’individuazione dei criteri per la gestione delle emergenze, nonché la definizione delle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione, sostituendo le vigenti disposizioni in materia del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998.
Le disposizioni di cui al provvedimento sopra citato si applicano:
– alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del DLgs 81/08 ossia i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro, ad eccezione dei mezzi di trasporto, delle industrie estrattive, dei pescherecci e dei campi, dei boschi e degli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale;
– alle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del DLgs 81/08 e alle attività di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4 (Designazione degli addetti al servizio antincendio), 5 (Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza) e 6 (Requisiti dei docenti).
Vediamo le principali novità:
Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza
Ai sensi dell’art. 37, comma 9, del DLgs 81/08, il datore di lavoro deve assicurare la formazione degli addetti al servizio antincendio, pertanto tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendi o gestione delle emergenze devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti, i cui contenuti minimi sono riportati nell’allegato III del decreto, in funzione del livello di rischio dell’attività.
Gli addetti al servizio antincendio devono frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato III.
Oltre che dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i corsi possono essere svolti anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso di specifici requisiti
Informazione e formazione dei lavoratori (art.3)
Il datore di lavoro deve adottare le misure finalizzate a fornire a tutti i lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all’allegato I, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività.
L’informazione e la formazione devono essere basate sulla valutazione dei rischi, devono essere fornite al lavoratore all’atto dell’assunzione ed aggiornate nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa.
Obbligo redazione Piano di Emergenza
Il datore di lavoro deve adottare le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II del decreto.
La predisposizione del suddetto piano di emergenza era già richiesta dal DM 10 marzo 1998 nei seguenti casi
– luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
– luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al DPR 151/2011.
Il nuovo decreto ha aggiunto invece un ulteriore caso:
– luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro ufficio:
Tel. 0547-1825179
E-mail: ufficio@pianetasicurezza.it