Cantieri edili: arriva la patente a punti
L’ultima bozza del Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2024 prevede l’obbligo di una patente a punti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro o TUSL).
Patente a punti: da quando e come?
Il possesso della patente sarà obbligatorio a partire dal 1° ottobre 2024. Questa sarà rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
- iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) del D.Lgs 81/08;
- adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
Patente a punti: la dotazione iniziale e la decurtazione
La patente sarà dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consentirà di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.
È prevista la decurtazione di punti correlata alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo.
Nei casi infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro potrà sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi.
L’ispettorato nazionale del lavoro definirà i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione.
La sospensione dal lavoro
Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consentirà alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti.
L’attività in cantieri temporanei o mobili da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a 15 crediti comporterà il pagamento di una sanzione amministrativa da € 6.000 ad € 12.000 e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.
Non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA.
Patente a punti: la reintegrazione dei crediti
I crediti decurtati potranno essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti, dei corsi di cui all’articolo 37 del D.Lgs 81/08. Ciascun corso consentirà di riacquistare 5 crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
I crediti riacquistati non potranno superare complessivamente il numero di 15. Trascorsi 2 anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti, la patente sarà incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di 10 crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti.
Il punteggio verrà inoltre incrementato di 5 crediti alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30 del D.Lgs 81/08.
Patente a punti: le decurtazioni previste
Ecco di seguito come saranno decurtati i punti/crediti:
- In caso di accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I al Lgs 81/08: decurtazione di 10 crediti. Tali violazioni sono:
- mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;
- mancata formazione ed addestramento;
- mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
- mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
- mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto;
- mancanza di protezioni verso il vuoto;
- mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;
- lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale);
- omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto.
- In caso di accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI al Lgs 81/08: decurtazione di 7 crediti. In questo caso si tratta dei seguenti lavori:
- lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera;
- lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo;
- lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria;
- lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
- lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione;
- lavori che espongono ad un rischio di annegamento;
- lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie;
- lavori subacquei con respiratori;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori comportanti l’impiego di esplosivi;
- lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
- In caso di provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 3, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: decurtazione di 5 crediti. In questo caso si tratta di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato.
- In caso di riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
- la morte: decurtazione di 20 crediti;
- un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: decurtazione di 15 crediti;
- un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: decurtazione di 10 crediti.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
PIANETA SICUREZZA S.R.L.
Email: ufficio@pianetasicurezza.it
Tel. : 0547 – 1825179