Dal 1° ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili dovranno essere in possesso di una patente a crediti (o a punti) per la sicurezza.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/03/02/24G00035/sg
CIRCOLARE DELL’ISPETTORATO DEL LAVORO
Patente a crediti nei cantieri: per chi è obbligatoria
La norma di riferimento per la patente a punti è l’art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) del Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81), riscritto integralmente dal D.L. 19/2024.
Esonero della patente per fornitori, progettisti e imprese con classifica SOA III
Non sono obbligati al possesso della patente a punti:
- coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
- le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.
Come si chiede la patente a crediti
La patente a punti è rilasciata in formato digitale presso la competente sede territoriale dell’Ispettorato, previo soddisfacimento dei seguenti requisiti:
- iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato (Autocertificazione);
- adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà);
- adempimento degli obblighi formativi da parte dei lavoratori autonomi, come previsto dal decreto (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà);
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà).
- possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità (Autocertificazione);
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF) (Autocertificazione);
Il caricamento della documentazione potrà essere fatto dal rappresentante legale o da un soggetto munito di delega in forma scritta.
Una volta presentata la documentazione se ne deve dare notizia all’RLS o all’RLST entro 5 giorni.
Modulo per rettificare le richieste di patente a crediti che presentano errori
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha reso disponibile il modulo PDF necessario per presentare l’istanza di rettifica dei dati trasmessi per la patente a crediti.
L’Ispettorato specifica:
- di compilare il modulo unicamente nella parte di interesse, dopo aver prestato attenzione alle istruzioni di compilazione;
- che non sarà emessa una nuova patente, ma, dopo l’invio del modulo di rettifica e all’esito dell’elaborazione da parte dell’ispettorato, le informazioni della patente già in possesso dell’impresa o del lavoratore autonomo, saranno automaticamente aggiornate;
- che la patente ha, quindi, piena validità con decorrenza dalla data di presentazione dell’istanza con cui si è richiesta la patente a crediti;
- di ricontrollare i dati modificati e, ove permanessero errori, invita ad effettuare una nuova segnalazione di rettifica.
Il modulo PDF dovrà essere inviato da una casella di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: rettifica_patenteacrediti@pec.ispettorato.gov.it.
ATTENZIONE
Se il modulo viene inviato da un delegato, fermo restando l’invio tramite PEC, si richiede la firma digitale apposta al modulo pdf da parte del legale rappresentante/lavoratore autonomo.
Quali informazioni riporta la patente a crediti cantieri
Le informazioni relative alla patente confluiscono in un’apposita sezione del portale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Per ciascuna patente sono disponibili, nel portale, le seguenti informazioni:
- dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- data di rilascio e numero della patente;
- punteggio attribuito al momento del rilascio;
- punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- eventuali provvedimenti di sospensione di cui all’articolo 27, comma 8, del TUSL;
- eventuali provvedimenti definitivi ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del TUSL.
Alle informazioni possono accedere i soggetti titolari di un interesse qualificato, ivi inclusi i titolari della patente o loro delegati e le pubbliche amministrazioni, RLS e RLST, gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale, il responsabile dei lavori, i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, ciascuno ai fini e nei limiti delle proprie funzioni.
La patente è revocata nei casi in cui è accertata in via definitiva, in sede di controllo successivo al rilascio, la non veridicità di una o più dichiarazioni rese sulla presenza dei requisiti. Decorsi dodici mesi dalla revoca, si può richiedere il rilascio di una nuova patente.
Come funziona la patente a crediti cantiere
La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.
La patente ha un punteggio massimo di 100 crediti, così assegnati:
a) storicità dell’azienda:
- 10 crediti in più alla data di richiesta della patente;
- fino a 20 crediti attribuibili ai sensi dell’articolo 6;
b) mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio: 1 credito ogni 2 anni senza decurtazione (fino a 20 crediti);
c) crediti ulteriori: fino a 40 crediti attribuibili ai sensi dell’articolo 5, di cui:
- fino a 30 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro (esempio: certificazione UNI EN ISO 45001:2023; asseverazione del MOG da parte di organismo paritetico; investimenti sulla formazione dei lavoratori; certificazione del Mastro formatore dell’addestramento o formazione erogato ai propri dipendenti; adozione di soluzioni tecnologiche; 2 visite in cantiere del medico competente, affiancato da RLS o RLST)
- fino a 10 crediti per attività, investimenti o formazione non ricompresi alla lettera c), n. 1. (esempio: dimensione dell’azienda; possesso della qualifica di Mastro formatore artigiano; possesso di SOA categoria I e II; certificazione dei contratti; formazione in lingua per gli stranieri; riconoscimento di incentivo, da parte di Cassa Edile, per numero di operai di primo livello; requisiti reputazionali; certificazione del regolamento interno delle cooperative).
I punti vengono erogati caricando la documentazione al momento della presentazione della richiesta di rilascio della patente o successivamente.
Quando viene sospesa la patente a crediti cantieri
L’adozione del provvedimento di sospensione:
- è obbligatoria se si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’articolo 16 del TUSL ovvero al dirigente almeno a titolo di colpa grave;
- può essere adottata nel caso di infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile almeno a titolo di colpa grave, se la sospensione se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di sospensione cui all’articolo 14 del TUSL o il sequestro preventivo di cui all’articolo 321 del c.p.p.
Il provvedimento cautelare di sospensione della patente è adottato dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente.
La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni, nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.
L’accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi relativi all’infortunio da cui deriva la morte finalizzato all’adozione del suddetto provvedimento tiene conto dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti in cantiere e nelle immediatezze del sinistro, nell’esercizio delle proprie funzioni.
Avverso il provvedimento cautelare di sospensione è ammesso ricorso; in caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l’INL provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.
Come si recuperano i crediti?
qualora si scenda sotto i 15 crediti, la patente è sospesa. Per recuperare i punti e tornare a 15, è necessario che una commissione territoriale valuti le attività di formazione della persona responsabile dell’inadempienza di quanto previsto all’Allegato I-bis e dei lavoratori occupati presso il cantiere ove si è verificata la violazione e l’eventuale realizzazione di investimenti.
Fonti: Ispettorato Nazionale del Lavoro
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
PIANETA SICUREZZA S.R.L.
Email: ufficio@pianeta.extrawebapp.it
Tel. : 0547 – 1825179